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Elezione del Presidente della Repubblica: l’Italia cerca il successore di Mattarella
Tempistiche, quorum, requisiti. Tutto quello che c’è da sapere
Il mandato per un Presidente della Repubblica dura sette anni a partire dalla data del giuramento.La previsione di un settennato impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l’organo che lo vota.Il Presidente Sergio Mattarella è stato eletto il 31 gennaio 2015 al quarto scrutinio con 665 voti, poco meno dei due terzi dell’assemblea elettiva. Ha giurato il successivo 3 febbraio. Quindi il suo mandato presidenziale sta per finire e già da diversi mesi sono iniziati a circolare nomi sul possibile successore. Anche se la nostra Carta costituzionale non prevede un limite al numero di mandati alla carica di Presidente della Repubblica. Quindi potenzialmente potrebbe essere rieletto.Sulle modalità di elezione l’art. 83 della stessa Costituzione stabilisce che: “Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”.Sempre la Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente chiunque, con cittadinanza italiana, abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.L’elezione del Presidente della Repubblica avviene su iniziativa del Presidente della Camera dei deputati e la stessa Camera è la sede per la votazione. Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso.La previsione di una maggioranza qualificata per i primi tre scrutini e di una maggioranza assoluta per gli scrutini successivi serve a evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica. La carica rinvia infatti a un ruolo indipendente dall’indirizzo della maggioranza politica e un mutamento dei quorum deliberativi (ipotizzato in sede di revisione costituzionale) è stato per questo oggetto di rilievi in dottrina.Il Presidente assume l’esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune (ma senza i delegati regionali), al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale.Umberto Coassi