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L’amministratore e il suo ruolo

Legge regionale 16 del 2010

L’amministratore e il suo ruolo

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la legge regionale attuativa n.16 in materia di Amministrazione di sostegno il 16 novembre 2010.

San Vito al Tagliamento già nel 2004 ha precorso i tempi quando il giudice Manzon ha favorito l’apertura di uno sportello per Amministratori di sostegno volontari. Con lui c’era Lorenzo Cella, oggi Referente per l’attuazione del protocollo d’intesa in termini di Amministratori di sostegno, in particolare nel mantenere accordi con Tribunale di Pordenone, aziende sanitarie, servizi sociali, in particolare nei casi di persone affette da disagio mentale, dipendenze da alcool, droga e ludopatia. Poi sono nate tutte le altre associazione di amministratori volontari.

NOMINATO DAL GIUDICE L’Amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare in base alle capacità di occuparsi dell’esistenza della persona amministrata (beneficiario).

COMPITI Il Giudice può scegliere indifferentemente un familiare o un estraneo, che è chiamato ad occuparsi della vita del beneficiario, soddisfa i suoi bisogni e le sue richieste, può gestire interessi di carattere patrimoniale, ma anche incombenze burocratiche.

Il tutto sempre dialogando con il beneficiario, con medici, psicologi e assistenti sociali che lo hanno in cura.

Non si occupa della cura materiale della persona, può assumere una collaboratrice domestica, avvalersi dei servizi infermieristici e di trasporto. Può agire in base a quanto contenuto nel decreto di nomina.

OBBLIGHI Ha l’obbligo, per legge, di presentare una relazione circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. La relazione comprende anche tutto ciò che riguarda la gestione del patrimonio del beneficiario(es. le somme prelevate dal conto corrente). La cadenza  solitamente è annuale.

Il procedimento di nomina di Amministratore viene avviato tramite ricorso presentato in Tribunale dal beneficiario stesso, dal coniuge, da persona convivente, dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo grado.

Fonte: Redazione Online
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